giovedì 20 agosto 2009

Prima delibera impegnativa della Giunta Concina e Primo Infortunio



Dopo la prima delibera significativa della giunta Concina del 6 agosto abbiamo aspettato. Innanzi tutto abbiamo aspettato la reazione di Pier Luigi Leoni che è persona competente e ricopre il ruolo di consigliere comunale ad Orvieto.
L'aspettavamo perchè nelle famose ratifiche delle ultime delibere della gestione Mocio aveva espresso valutazioni molto pesanti sulla validità delle stesse ed aveva mostrato un atteggiamento del tipo " non condivido ma mi adeguo" facendo intendere che la "tolleranza" finiva lì.
Per questo abbiamo atteso 14 giorni un suo intervento su di una delibera che ci sembra palesemente illeggittima.
Ma non abbiamo sentito niente.
Come non abbiamo sentito niente dal buon Olimpieri che nella scorsa legislatura tuonava contro le delibere di giunta in materia di bilancio , che perlappunto dovrebbero essere prese dal consiglio.
Insomma nessuno parla. Eppure la bufala è grossa.

Sulla delibera in questione si possono argomentare le seguenti considerazioni:
1 La Giunta non può in nessun caso formulare indirizzi ai Responsabili che violano la normativa vigente.
per questo aspetto sarebbe corretto - vedi obbligo di denuncia per danno erariale al Procuratore Regionale - da parte di chi ne viene a conoscenza e inviare l'atto alla Corte dei Conti anche in via cutelativa.
2 Il segretario e il Dirigente competente non potevano apporre i propri pareri.

Inoltre:
- l'atto ignora totalmente le disposizioni legislative in materia rimarcate e puntualizzate dal cosidetto decreto anticrisi (DL 78/2009 coordinato con la legge di conversione n. 102/2009 e DL correttivo 103 del 03/08/2009).
In particolare è stato introdotto un articolo (9bis presso le Commissioni della Camera dei deputati) che modifica la disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009 al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi.
La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2.250.000 milioni di euro, corrispondente in sostanza:
al 4 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale dei comuni con + di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario 2007.
Possono beneficiare della misura in questione le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto 2008 e le provincie e comuni che, sebbene inadempienti per 2008, siano stati adempienti nel triennio 2005/2007, purchè abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti del personale, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007 (art. 77 bis comma 21 bis del DL 112/2008.


Inoltre per quanto detto in delibera facciamo notare :

il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio ed ha l'obbligo di accertare che i pagamenti che saranno originati da questo impegno siano compatibili CON LE REGOLE DELLA FINANZA PUBBLICA VIGENTE.
Ciò significa che l'Ente prima di impegnare la spesa deve verificare se esiste lo stanziamento di bilancio e soprattutto, verificare che quando da quell'impegno sorgerà la necessità di pagare il pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità (fino ad oggi modificati con cadenza annuale).

Questo a dimostrazione che la struttura non può seguire l'indirizzo della giunta impartito con la delibera 91.

Per la cronaca l'Anci ha sempre affermato che gli Enti che sono tenuti al rispetto del patto di stabilità, non pagano o hanno rallentato i pagamenti, non per disfunzioni organizzative, ma perchè pagando, ossia ottemperando ad obblighi contrattuali, "sforerebbero il saldo del patto". Cosa impossibile e illegale e che comunque se si verifica produce delle sanzioni già stabilite dalla normativa vigente.

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